Imprese edili: confermata la riduzione contributiva per il 2018




La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l’anno 2018, nella misura dell’11,50%.


La riduzione contributiva dell’11,50% – si ricorda – compete alle imprese edili che (art. 36-bis, co. 8, D.L. n. 223/2006, conv. in L. 3 agosto 2006 n. 248; nota CNCE dell’11 settembre 2007):
– siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
– non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel periodo di un quinquennio precedente l’applicazione della riduzione contributiva;
– rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Le imprese edili interessate sono tenute a presentare all’Ente che applica la riduzione un’autocertificazione che attesti il possesso dei predetti requisiti. Gli Enti previdenziali ed assistenziali hanno l’obbligo normativo di provvedere ad un’indagine a campione per la verifica delle menzionate autocertificazioni e che, in tal senso, possono concordare una procedura per l’accertamento delle posizioni contributive delle imprese con le Casse Edili locali.
La riduzione in questione, secondo il Dm 4 ottobre 2018 in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è confermata nella misura dell’11,50% anche per l’anno 2018.






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