Con la Risposta all’interpello n. 63/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di credito di imposta derivante da agevolazioni e incentivi per i quali esiste copertura di spesa, non si applica la disciplina riguardante il limite annuale di utilizzo in compensazione.
QUESITO
Il quesito proposto dalla società contribuente riguarda l’applicazione del limite annuale di utilizzo in compensazione del credito d’imposta maturato in relazione alla riduzione sul prezzo complessivo di vendita di mezzi antincendio in favore dei vigili del fuoco volontari, praticato sulla base dell’agevolazione riconosciuta a questi ultimi come contributo all’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio.
CHIARIMENTI DEL FISCO
Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, le associazioni di volontariato iscritte nei registri e le organizzazioni non lucrative di attività sociale (ONLUS) possono beneficiare di un contributo d’acquisto nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, ovvero del rimborso, dei crediti di imposta e contributivi ai soggetti intestatari di conto fiscale, è previsto un limite massimo per ciascun anno solare (attualmente 700.000 euro).
A tal proposito è stato chiarito che il limite, relativo a ciascun anno solare, si applica a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale ed è previsto per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Dunque, devono ritenersi esclusi da tale limite i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge. L’importo occorrente per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali è, infatti, già stanziato sui singoli capitoli di spesa e, quindi, non occorre, per tali crediti d’imposta, garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Con la risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi escluso dal suddetto limite annuale (di utilizzo in compensazione) anche il credito d’imposta maturato dall’impresa in relazione allo sconto sul prezzo di vendita di autoambulanze e mezzi antincendio praticato in favore dei vigili del fuoco volontari, in considerazione dell’agevolazione riconosciuta a questi ultimi a titolo di contributo all’acquisto dei predetti mezzi, in quanto finanziato con apposito stanziamento a copertura della spesa. Pertanto, il credito di imposta è escluso dal limite e dal computo nella determinazione del limite stesso.
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