In assenza di presentazione della dichiarazione annuale è legittimo il disconoscimento di un credito Iva portato in compensazione (Corte di cassazione – ordinanza n. 29490/2018).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedura automatizzata, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria. È fatta salva l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
Non è quindi esclusa la possibilità di utilizzare la procedura del controllo formale per la ripresa a tassazione di un credito disconosciuto dal fisco.
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