Compenso per lavoro straordinario e principio di omnicomprensività della retribuzione




19 nob 2018 Nell’ordinamento vigente, relativamente alla retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini degli istituti indiretti – mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio – non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività. Pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario può essere computato solo se ciò sia previsto da specifiche norme sulla retribuzione globale di fatto ovvero dal CCNL.


Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione pronunciandosi sul caso di un lavoratore che chiedeva l’accertamento del suo diritto all’inclusione del compenso per lavoro straordinario continuativamente prestato, nella retribuzione globale di fatto normalmente percepita in base alla normativa di legge e contrattuale collettiva, sugli istituti di tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti (Rol).
In particolare, i giudici hanno ribadito il principio di inesistenza nell’ordinamento di un principio generale e inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, ne deriva che l’individuazione delle singole voci da computare ai fini della determinazione di ciascun istituto retributivo è rimessa alla specifica fonte legale o contrattuale che lo disciplina.
Nel caso in questione, la previsione contrattuale per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e alla installazione di prevede che, le ferie siano retribuite con la “retribuzione globale di fatto”, con esclusione degli eventuali compensi aventi carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo e che il medesimo parametro vale ai fini della determinazione del compenso per ferie e tredicesima mensilità. Detto parametro è utilizzabile altresì per il permesso annuo di 8 ore, in quanto computato sulla tredicesima mensilità e per i compensi per festività ed ex festività soppresse, allo stesso modo riferiti alla retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio avente carattere continuativo.
Nel caso, la prestazione lavorativa in orario straordinario è stata resa con continuità, pertanto il compenso, avendo i caratteri di sistematicità e continuità, deve essere incluso nella retribuzione globale di fatto corrisposta ai fini degli istituti retributivi indiretti suindicati.





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