In Abruzzo il 1° Contratto Integrativo per il settore Terziario-Confcommercio



Si riportano le disposizioni vigenti in Abruzzo per le aziende e i lavoratori operanti nel settore del Commercio Distribuzione e Servizi

Nella Regione Abruzzo, per le aziende e i lavoratori operanti nel settore del Commercio Distribuzione e Servizi è stato sottoscritto il primo Contratto regionale decentrato di secondo livello, in applicazione di quanto previsto dal vigente CCNL del Terziario Confcommecio, rinnovato in data 30/9/2015.
Il CIRL, sottoscritto il 16/7/2018, tra CONFCOMMERCIO Abruzzo e FILCAMS-CGIL Abruzzo, FISASCAT-CISL Interregionale Abruzzo Molise, la UILTUCS Abruzzo, ha validità triennale a far data dall’1/8/2018 e fino all’1/8/2021.


Agevolazioni per assunzioni di lavoratori svantaggiati (art. 69 bis CCNL)
Al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati potranno essere stipulati, per una sola volta contratti (esclusi i contratti intermittenti) a tempo determinato con il medesimo lavoratore, che si trova nella condizione di:
– inoccupato da almeno 3 mesi;
– negli ultimi 3 mesi abbia svolto attività lavorativa in forma autonoma, parasubordinata, o subordinata con rapporti intermittenti dalla quale derivi un reddito inferiore a quanto previsto dalla normativa fiscale in vigore;
– che abbia completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il relativo periodo formativo;
– che abbia esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato avrà una durata di 12 mesi, sarà escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi vigente e prevederà un percorso formativo di almeno 16 ore anche attraverso piani formativi istituiti dalle stesse aziende o dal sistema della bilateralità, nonché, tramite l’utilizzo di fondi interprofessionali.
Tali assunzioni avverranno con un inquadramento e conseguente trattamento economico, per i primi 6 mesi di 2 livelli inferiori e per i restanti 6 mesi ad un livello inferiore rispetto alla qualifica di uscita finale, indicata nel contratto di assunzione.
Al termine dei 12 mesi, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo stesso si potrà applicare un inquadramento di 1 livello inferiore per un ulteriore periodo di 12 mesi.
Alla fine dei 24 mesi complessivi verrà riconosciuto l’inquadramento previsto dal CCNL per le mansioni svolte.
Qualora l’Azienda abbia stabilizzato negli ultimi 24 mesi almeno il 60% dei lavoratori assunti ai sensi del presente articolo, l’agevolazione di inquadramento di un livello inferiore sarà estesa di ulteriori 12 mesi per un totale di periodo agevolato pari a 36 mesi.
La stipula del contratto a termine e l’eventuale trasformazione dovranno essere comunicati all’Osservatorio Regionale del Terziario.


Limiti orario part-time
Al fine di promuovere la crescita occupazionale e favorire la conciliazione dei tempi di vita/lavoro e tenendo in considerazione le esigenze organizzative e produttive delle Aziende, si potrà prevedere la possibilità di ridurre lavoro part-time, previsti dall’art. 72 del CCNL, a 8 ore settimanali attraverso l’assunzione di nuovi lavoratori per le seguenti figure:
– Disoccupati e/o percettori di ammortizzatori sociali;
– part-time presso altro datore di lavoro;
– studenti;
– soggetti con particolari esigenze di conciliazione dei tempi vita/lavoro


Contratti a tempo determinato stagionali
Le Parti, convengono, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato “cosiddetto stagionale” di intensificare le attività stagionali in un periodo massimo di nove mesi nell’arco dell’anno civile.
I lavoratori che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato stagionale presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, hanno diritto di precedenza, sia nelle assunzioni a tempo determinato che indeterminato, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.
Ai lavoratori assunti con contratti a tempo determinato stagionali, verrà riconosciuta una indennità di stagionalità pari all’6%, calcolata su paga base e contingenza.


Apprendistato Professionalizzante – Attuazione in cicli stagionali
Le parti, al fine di incentivare l’apprendistato come forma di lavoro professionalizzante per i giovani che si affacciano per la prima volta alle professioni da qualificare, riconoscono al datore di lavoro che occupi meno di 10 dipendenti, la possibilità di estendere il rapporto tra lavoratori qualificati ed apprendisti da “1 a 1” a “2 a 3”.
Le aziende non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venduto a scadere nei 24 mesi precedenti con la franchigia dei primi due rapporti di apprendistato.
Per tutte le aziende che esercitano l’attività in cicli stagionali situate in località ed ambiti dell’intero territorio regionale, si concorda la possibilità di attuare il contatto di Apprendistato Professionalizzante in cicli stagionali per un massimo di 5 stagioni (tenendo fermo il limite complessivo di durata previsto dal CCNL) riproporzionando la formazione nelle diverse annualità.


Premio Variabile Collettivo Territoriale
Si istituisce, in assenza del contratto quadro regionale sulla produttività, il seguente premio di produttività collettivo aziendale, che assorbe e sostituisce, temporaneamente, l’elemento economico di garanzia istituito ai sensi dell’art. 236/Bis del vigente CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
Il presente Premio Variabile Collettivo Territoriale, nella forma e sostanza così esplicitato, decadrà nel momento in cui interverrà il Contratto Quadro Regionale di cui al punto 5, perdendone ogni efficacia e validità giuridica e sostanziale.


Premio produttività (1.a Soglia)
€ 150,00 lordi al superamento di:
– 260 gg di effettiva presenza per chi lavora su 6 giornate
– 210 gg di effettiva presenza per chi lavora su 5 giornate
– 173 gg di effettiva presenza per chi lavora su 4 giornate
– 129 gg di effettiva presenza per chi lavora su 3 giornate
– 85 gg di effettiva presenza per chi lavora su 2 giornate
– 40 gg di effettiva presenza per chi lavora su 1 giornata


Vengono considerate presenze anche: assenza per banca ore, ricovero ospedaliero, infortunio, congedo per maternità o paternità obbligatoria, donazione sangue. Congedi legge 53 art. 4 per malattie che comportino terapie salvavita.


Premio produttività (2.a Soglia)
€ 100,00 lordi al superamento di:


– 240 gg di effettiva presenza per chi lavora su 6 giornate
– 200 gg di effettiva presenza per chi lavora su 5 giornate
– 160 gg di effettiva presenza per chi lavora su 4 giornate
– 120 gg di effettiva presenza per chi lavora su 3 giornate
– 80 gg di effettiva presenza per chi lavora su 2 giornate
– 38 gg di effettiva presenza per chi lavora su 1 giornata


Nel caso in cui non venga raggiunto neppure questo obiettivo, non viene riconosciuto alcun premio.
Il premio viene riproporzionato per i part-time e per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno.
Per tutti gli accordi sulla premialità stipulati in sede aziendale sarà fatta salva la condizione di miglior favore.
Il criterio di quantificazione sopra individuato rispetta i parametri normativi utili alla detassazione e/o alla decontribuzione.


Contratti a tempo determinato
I datori di lavoro, in virtù del presente Contratto, possono effettuare la ulteriore proroga, nei limiti massimo di 12 mesi, attraverso la stipula in sede protetta presso la Commissione Paritetica Regionale del Terziario.
I Datori di Lavoro hanno la possibilità di ampliare la percentuale complessiva dei lavoratori a tempo determinato dal 20% al 30% in luogo della stabilizzazione, dopo 12 mesi di superamento dalla maggiorazione percentuale, di un terzo dei lavoratori impiegati con contratto a termine.
Per l’avvio di nuove attività, fermo restando quanto previsto dall’art. 63 del CCNL, si prevede l’ampliamento a 24 mesi del limite di durata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale.


Lavoro domenicale
In riferimento all’art. 141 del CCNL i lavoratori, che su base volontaria, effettuino più di 22 domeniche di lavoro nell’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), fermo restando la maggiorazione prevista dal CCNL per le prime 22 domeniche, le ore di lavoro prestate nelle domeniche oltre la 22.a, verranno maggiorate al 45%. (A scelta del singolo lavoratore prevedere la possibilità di trasformare la maggiorazione oraria del 45% in valore corrispondente in orario per maturare giorni aggiuntivi di ferie, pir, banca delle ore o Welfare). (Prevedere, ove possibile, che le prestazioni di lavoro effettuate in domenica vengano alternate: 2 su 4 o 3 su 5 negli altri mesi)


Lavoro festivo
Premesso che il lavoro festivo può essere effettuato solo su base volontaria, per i lavoratori che presteranno attività per più di 4 festività nell’anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), fermo restando la maggiorazione del 30% per le prime 4 festività, le ore di lavoro prestate nelle festività oltre la 4°, verranno maggiorate al 45%.
I lavoratori potranno optare, in alternativa alla festività non goduta, per una giornata di riposo compensativa.


Anticipazioni del Tfr
Si concorda il diritto all’anticipazione del TFR in Azienda, riconoscendo ai lavoratori con almeno 4 anni di anzianità, anche attraverso più richieste, di avere l’anticipazione fino al 70% di quanto maturato al momento della richiesta.
Si concorda di inserire tra le motivazioni che consentono il diritto all’anticipazione del TFR, anche il bisogno per l’acquisto di un autovettura necessaria alle esigenze della famiglia.


Quota contribuzione aziendale al Fondo Fonte
Si conviene di elevare la percentuale di contribuzione alla previdenza complementare FONTE a carico dell’Aziende al 1,80%.


Part-time post maternità
In riferimento all’art. 90 del CCNL, le Parti concordano che nelle unità produttive con più di 15 e fino a 33 dipendenti, verrà concessa la possibilità di fruire del part-time post maternità ad un lavoratore.





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