I periodi di congedo straordinario fruiti dalle lavoratrici gestanti per assistere il coniuge convivente o un figlio, con disabilità in situazione di gravità devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
A seguito dell’illegittimità costituzionale della previsione normativa contenuta nel TU sulla maternità e paternità, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità, l’Inps precisa che, tali periodi di congedo straordinario devono essere esclusi dal computo dei 60 giorni. La Corte Costituzionale non esclude, però, dal predetto computo tutti i periodi di congedo straordinario, bensì solamente quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in situazione di gravità.
In proposito, la legge che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, prevede che, al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Pertanto, l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario in questione; conseguentemente, dal computo dei 60 giorni devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.
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