Il requisito impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione non sussiste in presenza di un dipendente con mansioni esecutiva (Corte di cassazione – ordinanza n. 29823/2018).
Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre qualora il contribuente responsabile dell’organizzazione:
– impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività;
– si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del contribuente e colpisce quella parte aggiuntiva di reddito derivante dalla presenza di una struttura organizzativa esterna che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività dello stesso contribuente. In tal senso è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il contribuente ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale che si viene a realizzare rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.
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