Irap: non paga il professionista per il dipendente con mansioni esecutive




Il requisito impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione non sussiste in presenza di un dipendente con mansioni esecutiva (Corte di cassazione – ordinanza n. 29823/2018).

Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre qualora il contribuente responsabile dell’organizzazione:
– impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività;
– si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.


L’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del contribuente e colpisce quella parte aggiuntiva di reddito derivante dalla presenza di una struttura organizzativa esterna che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività dello stesso contribuente. In tal senso è il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il contribuente ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale che si viene a realizzare rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.





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