L’Anac ha adottato il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
L’Autorità nazionale anticorruzione esercita il potere sanzionatorio:
– d’ufficio, qualora accerti una o più delle violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6, nell’ambito di attività espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell’Autorità;
– su comunicazione di di violazioni, da parte dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;
– su segnalazione di violazioni all’Autorità, da parte di dipendente delle amministrazioni pubbliche, dipendente di un ente pubblico economico ovvero di dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico.
Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è il dirigente, il quale esaminate le comunicazioni e le segnalazioni e attribuito alle stesse l’ordine di priorità (secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in oggetto), può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell’istruttoria.
La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti ed è inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall’acquisizione della notizia della violazione, o della comunicazione o della segnalazione, è, salve specifiche esigenze del procedimento, di 90 giorni.
L’Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni pervenute all’Autorità ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all’esame degli atti del procedimento sanzionatorio.
Il procedimento si conclude con l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l’assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della dimensione dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la comunicazione o la segnalazione.
Nel dettaglio, al termine dell’istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l’archiviazione, l’ufficio, entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all’interessato che intende proporre al Consiglio l’adozione del provvedimento sanzionatorio. L’interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione, può presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l’audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell’eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo.
Il procedimento è svolto in forma semplificata nei casi in cui nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni; la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni è ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell’attività preistruttoria dell’ufficio.
Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità nella sezione dedicata alle segnalazioni di cui all’art. 54-bis dopo la notizia dell’avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell’avvenuta ultima notificazione (cfr. delibera n. 1033/2018).
Link all’articolo originale