Regolamentato il contratto a termine nelle aziende di stagione del Turismo Federalderghi-Faita





29 nov 2018 Siglato il 31/10/2018, tra la FEDERALDERGHI, la FAITA e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTuCS, l’accordo che ha modificato la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con riferimento alle aziende di stagione del CCNL Turismo.


Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dalla normativa vigente, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:


















Base di computo

N. di lavoratori

0-4 4
5-9 6
10-25 7
36-50 12
oltre 50 20%


La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Le parti confermano altresì che i limiti quantitativi di cui al presente articolo non si applicano ai contratti a termine stipulati dalle aziende di stagione.
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitala al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell’attività lavorativa In determinati periodi dell’anno, quali:
– periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
– periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
– periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
– periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
La disciplina sulla successione del contratti a tempo determinato non trova applicazione:
– nel confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio;
– nel casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;
– nell’ipotesi In cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
–  ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
– in ogni altro caso Individuato dalla contrattazione di secondo livello.





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