Forniti ulteriori precisazioni in materia di Definizione Agevolata 2000/17 (Agenzia delle Entrate-Riscossione – FAQ 25 ottobre 2018).
Nello specifico, è stato chiarito che:
– nel caso venga saltato il pagamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17, è possibile mettersi in regola pagando le rate scadute di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il prossimo 7 dicembre. Chi paga nei termini rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”);
– in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate della Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, entro il prossimo 7 dicembre, per gli stessi carichi non si potrà più accedere alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”). L’Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
– chi paga entro il prossimo 7 dicembre la rata o le rate relative alla Definizione agevolata 2000/17, scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, non deve darne comunicazione ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
– le precedenti scadenze del 31 luglio, del 30 settembre e del 31 ottobre sono state differite al 7 dicembre 2018. Per cui tutti i pagamenti effettuati per le predette rate, entro il 7 dicembre, sono considerati tempestivi;
– per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, disponibile anche nell’area riservata del portale. Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l’apposito form online;
– per pagare sono disponibili i seguenti canali: portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, App EquiClick, sportelli bancari, uffici postali, home banking, punti Sisal e Lottomatica, tabaccai convenzionati con Banca 5, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat, compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione, sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
– chi ha pagato rientra automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). L’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
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