A partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2020, per tutti i contribuenti che operano nel commercio al minuto e attività assimilate sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi(AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 dicembre 2018, n. 118).
La legge finanziaria 2005 ha introdotto la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione. Detto sistema sostituisce gli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi.
Detta modalità di certificazione e trasmissione dei corrispettivi, tuttavia, è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, fatta salva la possibilità per le imprese della grande distribuzione che avevano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016, di avvalersene fino al 31 dicembre 2018, ed è stata sostituita dal nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi.
Peraltro, detto sistema di invio telematico dei corrispettivi, dapprima introdotto in via opzionale, sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000).
I soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione memorizzano i dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico. La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente con questo Registratore che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
Ne consegue che anche le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2019, non possono più utilizzare le modalità di trasmissione dei corrispettivi precedenti, ma possono, alternativamente, certificare i corrispettivi secondo le regole ordinarie (mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale) oppure esercitando l’opzione di cui all’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.