Il Fisco ribadisce le regole per la rateazione




Forniti chiarimenti sulla decadenza della rateazione (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 dicembre 2018, n. 116).

Nell’ipotesi dilazione di pagamento rateale mediante versamento diretto all’Agenzia delle entrate, se la contribuente decade dal beneficio di rateazione non può essere applicato l’art. 6, co. 8, lett. c), D.L. n. 193/2016, secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione”.
Tale norma, infatti, fa espresso riferimento alla dilazione “accordata dall’agente della riscossione”, e non anche a quella dell’Ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione.
Inoltre, avendo fruito della riammissione al pagamento dilazionato, nei confronti dell’istante è stata applicata dall’Agenzia delle entrate l’apposita previsione, secondo cui “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”.
Infine, trattandosi di un carico affidato all’Agente della riscossione, eventuali richieste di beneficiare della nuova “rottamazione”, oppure della dilazione di pagamento vanno presentate allo stesso, che ne valuta l’ammissibilità e cura l’istruttoria.






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