Siglato il 17/12/2018, tra la CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASARTIGIANI, la CLAII e la CGIL, la CISL, la UIL, l’accordo interconfederale per il miglioramento delle prestazioni del fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato (FSBA).
Le parti, valutate le richieste provenienti dai territori in merito all’ampliamento delle prestazioni di FSBA e verificata la situazione contributiva in essere a conclusione della fase di avvio del Fondo medesimo concordano quanto segue:
– in via sperimentale, a partire dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile;
– in via sperimentale, dall’1/1/2019, l’applicazione dell’art. 14 del regolamento di FSBA “Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario”, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, è sospesa;
– eventuali richieste eccedenti le disponibilità regionali potranno essere garantite da quanto previsto dall’art. 17 del regolamento di FSBA “riserva finanziaria con finalità perequativa”. I relativi accantonamenti verranno riattivati a partire dall’1/1/2019 con le precedenti modalità in uso, salvo quanto potrà essere diversamente convenuto.
Link all’articolo originale