Per i servizi elettronici non vi è obbligo di emettere la fattura, fatta eccezione in caso di eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d’imposta, ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale (Agenzia Entrate – risposta 05 dicembre 2018, n. 96).
Per i servizi elettronici non vi è alcun obbligo di certificare i corrispettivi. Infatti, è esclusa l’obbligatorietà dell’emissione di ricevute e scontrini fiscali e della fattura, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Laddove invece si volesse comunque documentare l’operazione con ricevuta fiscale occorre che la copia trasmessa sia realizzata nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale.
Tali indicazioni valgono per le ipotesi di rapporti con soggetti residenti/stabiliti in Italia;
Laddove, invece, i servizi sono resi a privati consumatori residenti in altri Stati membri Ue, è possibile avvalersi del Mini One Stop Shop (c.d. “MOSS”),
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