Per domanda di protezione internazionale “reiterarta” si intende una domanda presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento di rigetto della domanda medesima (DL sicurezza).
L’autorizzazione a rimanere nel territorio nazionale è esclusa nell’ipotesi in cui i richiedenti asilo abbiano presentato, tra l’altro, una prima domanda reiterata col solo fine di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale.
Laddove la domanda sia stata presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro – con il quale si intende uno Stato non appartenente all’UE può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale – e nel caso in cui il richiedente abbia reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla stessa Commissione territoriale che adotta la decisione sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale entro cinque giorni.
Dal 1° gennaio prossimo, con l’intento di velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con apposito decreto ministeriale possono essere istituite – con durata massima di 8 mesi – ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (fino a un numero massimo di 10).
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