Anche in caso di reiterate assenze del lavoratore per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione pronuniciandosi sul caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice, per brevi ma ripetuti periodi di malattia. La Corte di merito aveva ritenuto legittimo il recesso, in quanto il disservizio, che le ripetute e continue assenze della ricorrente avevano creato sull’organizzazione aziendale e sulla corretta erogazione del servizio pubblico di trasporto urbano, poteva costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tali assenze avevano – secondo i giudici – determinato una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile dalla società datrice, incidendo negativamente sulla produzione aziendale e dando luogo ai dimostrati disservizi anche tenendo conto delle difficoltà di trovare un sostituto per la conduzione del mezzo.
Diversamente dalla pronuncia di secondo grado, la Corte di Cassazione ha ribadito che, la non utilità della prestazione per il tempo della malattia è evento previsto e disciplinato dal legislatore con conseguenze che possono portare alla risoluzione del rapporto solo dopo il superamento del periodo di comporto disciplinato dal codice civile e dal CCNL di settore. Pertanto, mentre lo scarso rendimento è caratterizzato da inadempimento del lavoratore, non altrettanto può dirsi per le assenze dovute a malattia e la tutela della salute è valore preminente che ne giustifica la specialità.
Solo il superamento del periodo di comporto, in un’ottica di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore, è condizione sufficiente a legittimare il recesso.
L’opinione secondo cui sarebbe legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto, si pone in contrasto con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, bensì può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.
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