Termini, formazione online, cumulabilità: nuovi chiarimenti concernenti il “credito d’imposta formazione 4.0” (Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 03 dicembre 2018, n. 412088)
Nello specifico, le precisazioni riguardano i seguenti argomenti:
– condizioni di applicabilità del credito d’imposta: i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018;
– modalità di svolgimento delle attività formative: è ammessa la formazione “on line” o “e-learning”, le imprese devono adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative e requisiti per i controlli;
– attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: sono configurate attraverso un progetto unitario che vede la partecipazione contestuale, in aula, di personale dipendente in veste di discenti, docenti o tutor appartenenti a imprese diverse;
– cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione: nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
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