I contribuenti IVA possono richiedere l’uso in compensazione o il rimborso di crediti infrannuali superiori a 2.582,28€ presentando il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (come stabilito dal DPR542/1999). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nelle risoluzioni 99/E/2014 e 82/E/2018, ha specificato che non è possibile sanare con ravvedimento un’invio tardivo del modello, in quanto non esiste una disposizione normativa che prevede espressamente la decadenza del diritto per ritardo.
È consentita soltanto una correzione telematica, che deve avvenire entro la dichiarazione IVA annuale. Questa correzione può essere usata per cambiare la destinazione del credito o per integrare dati su garanzie e requisiti, ma non per correggere ritardi.
In merito a questo, la giurisprudenza di legittimità (con sentenze Cass.10872/2019 e 1661/2024) ha confermato che l’omissione dell’invio del modello TR comporta la sanzione per indebita compensazione. Tale sanzione non può essere derogata con il ravvedimento. Il motivo è che il modello IVA TR è un elemento essenziale, non solo informativo, per legittimare l’utilizzo dei crediti infrannuali.
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