Il Fisco chiarisce come applicare l’imposta sull’atto di fusione tra Fondazioni bancarie non qualificabili ONLUS (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 11 gennaio 2019, n. 2/E).
I passaggi di beni a seguito di atti di fusione o di trasformazione di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, non sono soggetti ad IVA. Pertanto, in applicazione del principio di alternatività Iva/Registro, previsto dal TUR, i relativi atti devono essere assoggettati all’imposta di registro, nella misura proporzionale del 3 per cento, quando l’operazione di fusione avviene tra enti non commerciali, ovvero all’imposta di registro in misura fissa, quando l’operazione di fusione è posta in essere tra società od enti “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.
Tale interpretazione trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “la disciplina dettata dalla Tariffa allegata al T.U. dell’imposta di registro non trova applicazione nell’ipotesi di soggetti giuridici che non abbiamo quale oggetto esclusivo o principale della propria attività lo svolgimento di attività commerciali o agricole”. Pertanto, quando l’operazione di fusione per incorporazione coinvolge soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola, trova applicazione l’articolo 9 della tariffa, allegata al DPR n. 131 del 1986, che reca “Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, da tassare in misura proporzionale con l’aliquota del 3%.
Per quanto attiene alla determinazione della base imponibile, si ritiene che occorra fare riferimento al valore – determinato alla data di efficacia giuridica della fusione (ie. data di stipula dell’atto di fusione) – dei beni e dei diritti, compresi i beni immobili, assunti al netto delle passività, iscritti nel patrimonio della sola fondazione incorporata. Ciò in considerazione del fatto che in ipotesi di fusione per incorporazione, l’ente incorporante assume i diritti e gli obblighi facenti capo all’ente incorporato alla data di efficacia reale della fusione.
Pertanto, laddove, tra i beni della fondazione incorporata vi siano immobili, occorrerà fare riferimento – ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro – al loro valore venale in comune commercio.
Per quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo”.