Le differenze di cambi concorrano a formare l’ammontare delle plusvalenze o minusvalenze realizzate in sede di cessione di azioni che beneficiano del regime della participation exemption risultando rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento o interamente indeducibili (Agenzia Entrate – risposta n. 5/2019).
Il chiarimento arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che con la risposta n. 5 dell’11 gennaio 2019 si è espressa sulla cessione in valuta di azioni che beneficiano del regime della participation exemption (c.d. “Pex”). In tal senso l’Agenzia ha chiarito che in relazione al corrispettivo della cessione in oggetto, emerge che lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata.
Le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorrono a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, in quanto le partecipazioni rappresentano attività non monetarie.
Detta classificazione ed imputazione temporale del bilancio in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA gaap, trova riconoscimento fiscale. In conseguenza di ciò, le differenze cambio positive o negative risultano, rispettivamente, imponibili nella misura del 5 per cento e interamente indeducibili.
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