Bilancio 2019: ampliate le disposizioni sullo “sport bonus”




Novità in materia di “sport bonus” (art. 1, co. 621-628, L. n. 145/2018).

Nel 2019, il credito d’imposta, spettante per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, è riconosciuto:
– alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
– ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui,
in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Il bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista per le medesime erogazioni.
Ferma restando tale ripartizione, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Peraltro, non si applicano:
– il limite annuale di 250.000 euro di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
– il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato di 700.000 euro per ciascun anno solare.






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