10 gen 2019 Siglato il 9/1/2019, tra la TIM S.p.A. assistita da Unindustria Roma e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazio .unitamente al Coordinamento Nazionale RSU, l’accordo di rinnovo in un’ottica di miglioramento delle condizioni competitive dell’Azienda e di valorizzazione delle risorse umane.
Seguono i punti trattati nel rinnovo.
Ferie
Con esclusivo riferimento al personale appartenente alle strutture c.d. “non operative”, fatta eccezione per coloro che siano chiamati a garantire la propria presenza in servizio per specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, sono considerate ferie per chiusura collettiva i seguenti periodi:
a) la settimana comprensiva del 15 agosto;
b) ulteriori cinque giornate di norma contigue a festività nazionali.
Al riguardo, entro il mese di dicembre di ciascun anno le Parti si incontreranno per individuare le date delle giornate di ferie per chiusura collettiva per l’anno successivo. Inoltre, entro il mese di marzo di ciascun anno, l’Azienda pubblicherà sulla intranet aziendale l’elenco delle strutture c.d. “non operative”.
Per l’anno 2019 le giornate di ferie per chiusura collettiva di cui alla lettera b) del presente punto sono le seguenti: 26 aprile; 2 maggio; 23, 24 e 27 dicembre.
Ferie ex Accordo 11/6/2018
Ferma restando la spettanza annua dei giorni di ferie prevista dal CCNL TLC, a far data dall’1/1/2019 al personale di TIM S.p.A. saranno riconosciute due giornate aggiuntive a titolo di “Ferie ex accordo 11/6/2018” in ragione d’anno.
Permessi annui retribuiti
Al personale di TIM S.p.A. con rapporto di lavoro full time sono riconosciute – in ragione d’anno e dell’effettivo servizio prestato – 32 ore di permesso annuo retribuito, in sostituzione delle festività religiose soppresse ex Lege n. 54/1977.
Tali permessi devono intendersi riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.
Permessi retribuiti individuali
Dall’1/1/2019 al personale full time di TIM S.p.A., saranno riconosciute ulteriori 8 ore a titolo di “permessi retribuiti individuali” in ragione d’anno.
Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto o cessato dal servizio in corso d’anno, nonché del personale con rapporto di lavoro part-time.
Conto ore individuale
Eventuali permessi annui retribuiti e permessi retribuiti individuali che risultassero eccezionalmente non fruiti al 31 dicembre dell’anno di maturazione confluiranno nel conto ore individuale. Tale residuo non sarà più nella disponibilità del dipendente né potrà essere monetizzato e l’Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione.
Esclusivamente a valere per l’anno 2019, eventuali residui presenti nel Conto ore individuale all’1/1/2019 potranno essere fruiti dal lavoratore entro il 30/6/2019. Oltre tale data, eventuali ulteriori residui non saranno più nella disponibilità del dipendente né potranno essere monetizzati e l’Azienda ne disporrà la relativa fruizione inderogabilmente entro il 31/12/2019.
In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità, le ore di permesso eccezionalmente non fruite nell’anno di maturazione dovranno essere prontamente godute al rientro in servizio del dipendente.
Norma transitoria “Bonus 2019”
In coerenza con le specifiche finalizzate ad assicurare l’invarianza complessiva delle spettanze per l’anno 2019, le due giornate aggiuntive di permesso retribuito individuale previste per coloro che abbiano fruito – entro il 31/12/2018 – di tutti i permessi accantonati nel Conto ore individuale, sono assorbite dalle due giornate di “ferie ex accordo 11/6/2018”.
Resta peraltro confermato – per coloro che al 30/9/2018 abbiano pianificato almeno il 75% della spettanza 2018 dei permessi annui retribuiti e ne abbiano fruito entro il 31/12/2018 – il riconoscimento di una giornata aggiuntiva di permesso retribuito individuale (“Bonus 2019”) e che la predetta giornata non sarà riconosciuta laddove la fruizione dei permessi sia avvenuta, totalmente o parzialmente, a seguito di programmazione da parte dell’Azienda. Tale bonus dovrà essere fruito a giornata intera entro il 30/6/2019, a pena di decadenza e senza alcuna forma di monetizzazione o indennizzo.
II “Bonus 2019” deve essere richiesto dal dipendente con congruo anticipo, autorizzato dall’Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio e fruito entro il 30/6/2019.
Bonus fruizione spettanze
Ai lavoratori che fruiscano nell’anno di competenza/maturazione delle intere spettanze previste dal presente Accordo, saranno riconosciute 4 ore di permesso retribuito individuale a titolo di “bonus fruizione spettanze”.
Tali ore sono riproporzionate nei confronti del personale assunto in servizio in corso d’anno, nonché del personale con rapporto di lavoro part-time.
II “bonus fruizione spettanze” dovrà essere fruito entro il 31 dicembre del medesimo anno di riconoscimento.
La previsione di cui al presente capitolo troverà applicazione a partire dal 1/1/2020 con riferimento alle spettanze del 2019.
Festività nazionale del 6/1/2019 – norma transitoria 2019
In relazione alla festività nazionale del 6/1/2019 cadente di domenica, al personal sarà data la possibilità su base volontaria di usufruire, di un giorno di permesso retribuito non monetizzabile. Lo stesso dovrà essere fruito a giornata intera entro e non oltre il 31/12/2019.
Festività nazionale del 2/6/2019 – norma transitoria 2019
In relazione alla festività nazionale del 2/6/2019 cadente di domenica, saranno riconosciute a tutto il personale:
a) un giorno di permesso retribuito;
b) 4 ore di permessi retribuiti, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.
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