Siglato il 9/1/2019, tra FEDERCASSE e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, l’accordo di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali, con scadenza al 31/12/2019. Trattamento economico Con riferimento all’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di cui all’accordo di rinnovo del CCNL del 21/12/2012, le Parti ne stabiliscono la tabellizzazione a decorrere dall’1/1/2019. ALLEGATO 1 Voce Stipendio 2012 EDR Tabellizzazione EDR Incremento 1/1/2019 Voce stipendio 2019 Apprendistato professionalizzante L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali rientranti nella 3.a area professionale. Politiche attive per l’occupazione Per il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende non utilizzeranno i seguenti istituti: apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente e lavoro ripartito. Trasferimenti Il trasferimento del lavoratore, ad eccezione di quelli inquadrati nel 3° e 4° livello dei quadri direttivi, che abbia compiuto i 45 anni di età ed abbia maturato almeno 22 anni di servizio non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Questa disposizione non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva situata in comune diverso, che disti meno di 50 chilometri dalla precedente sede di lavoro, e di trasferimento di personale preposto o da preporre a succursali.
A far tempo dall’1/1/2019 la voce stipendio è incrementata di euro 85 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3.a area professionale, 4° livello retributivo, come risultante dalla seguente Tabella.
Gli incrementi retributivi di cui al comma che precede sono relativi a ciclicità negoziale conclusasi al 31/12/2018.
QUADRI DIRETTIVI
4° livello
3.946,41
238,70
4.185,11
135,15
4.320,26
3° livello
3.342,87
209,59
3.552,46
114,72
3.667,18
2° livello
2.984,11
186,30
3.170,41
102,40
3.272,81
1° livello
2.807,27
179,32
2.986,59
96,45
3.083,04
3.A AREA PROFESSIONALE
4° livello
2.461,90
170,00
2.631,90
85,00
2.716,90
3° livello
2.290,06
151,37
2.441,43
78,85
2.520,28
2° livello
2.160,99
145,55
2.306,54
74,49
2.381,03
1° livello
2.048,65
139,73
2.188,38
70,67
2.259,05
2.A AREA PROFESSIONALE
2° livello
1.924,59
132,74
2.057,33
66,44
2.123,77
1° livello
1.800,52
124,59
1.925,11
62,17
1.987,28
1.A AREA PROFESSIONALE
livello unico
1.676,47
116,44
1.792,91
57,91
1.850,82
LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
3.a Area 1° livello
1.679,89
114,58
1.794,47
63,61
1.858,08
Ai sensi dell’art. 42, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore è inquadrato, i primi diciotto mesi, al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto. Trascorso detto termine, viene attribuito all’interessato il trattamento economico tabellare – da riconoscere con assegno temporaneo – corrispondente, al netto, a quello del livello retributivo al cui conseguimento è finalizzato il contratto stesso.
In deroga a quanto previsto ai commi che precedono, i lavoratori di cui all’art. 3, comma 3, primo alinea del presente contratto sono inquadrati, per i primi diciotto mesi di apprendistato, nel primo livello retributivo della 2.a area professionale e, per gli ulteriori diciotto mesi, al secondo livello retributivo della 2.a area professionale.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute tra le Parti in materia di occupazione, le Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di legge e di contratto.
Ai lavoratori assunti con livello retributivo di inserimento, in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dall’1/1/2020 verrà riconosciuto il livello retributivo corrispondente al 1° livello della Terza Area Professionale.
II trasferimento, da Comune a Comune, va comunicato per iscritto con un preavviso di 1 mese.
In caso di trasferimento, da comune a comune, che non avvenga su richiesta del lavoratore ma sia disposto dall’Azienda e che comporti effettivo cambio di residenza, vanno corrisposti:
1) se il lavoratore non ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come alla lett. a) del precedente art. 60;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario al trasloco con un minimo di 5 giorni.
2) se il lavoratore ha familiari conviventi verso i quali sia tenuto agli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) del precedente art. 60 per sé e per le persone di famiglia conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e la relativa assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di pigione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno;
d) diaria e relativa integrazione previste dallo stesso art. 60 per il tempo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di giorni 20 ed un massimo normalmente di 40 giorni, più tante diarie e relative integrazioni – nella misura del 60 per cento delle predette – quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco.
Al lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che ha pagato nella precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie) che pagherà in quella nuova.
Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i quadri direttivi, hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
– una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato; detta indennità è aumentata a due mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico;
– quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo degli alimenti; detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico.
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