Chiarimenti sull’utilizzo del solo registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – Risposta 22 gennaio 2019, n. 9).
I soggetti della grande distribuzione e quelli ad essi equiparati che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, dal 1° gennaio 2019, devono certificarle:
– fatta salva la richiesta di fattura (elettronica, con eccezione per i soli casi di esonero), comunque obbligatoria nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, «mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale;
– tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale forma di certificazione è attuabile su base:
* volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
* obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni del commercio al minuto e attività assimilate;
* obbligatoria, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
La memorizzazione/trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Tra l’altro, è stato chiarito che:
– gli strumenti tecnologici sono definiti “Registratori Telematici” e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input;
– la trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
Per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita e che rispettano i requisiti di seguito elencati, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta.
Il “punto di raccolta ” è costituito da un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa definito “Server di consolidamento-Registratore Telematico”.
Il Server- RT – necessariamente allocato presso il singolo punto vendita – rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.
Inoltre, poiché in questa configurazione il colloquio tra i punti cassa ed il Server-RT, eventualmente per il tramite di un server di consolidamento, avviene al di fuori della rete locale del punto vendita, occorre comunque garantire:
– la trasmissione dei dati su un canale sicuro;
– un’alta affidabilità della connessione per ridurre al minimo i casi di interruzione del collegamento fra punti cassa e Server-RT (off line).
Restano al momento escluse:
– soluzioni diverse – ivi compresa l’ipotesi di un Server- RT unico e centralizzato per azienda, a maggior ragione ove collocato fuori dal territorio nazionale – incompatibili con le attuali specifiche tecniche;
– soluzioni in cui i dati relativi ai corrispettivi non vengano inviati con la cadenza quotidiana legislativamente prevista, seppur salvati in forme che ne garantiscano l’immodificabilità.
L’invio di tali dati, infatti, costituisce autonomo obbligo, la cui violazione comporta le sanzioni.
L’omesso tempestivo invio dei dati, a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata dall’acquirente, costituisce peraltro violazione potenzialmente in grado di ostacolare l’attività di controllo, relativa non solo ai corrispettivi in sé, ma anche ad ulteriori adempimenti (quali le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA), oltre ad impedire il rispetto dei doveri istituzionali dell’Amministrazione finanziaria.
I suddetti chiarimenti valgono altresì per l’invio dei dati relativo ai distributori automatici (c.d. “vending machine”), la cui violazione è parimenti sanzionata.
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