CIRL Veneto per il settore Tessile Abbigliamento Calzature artigianato
Sottoscritto il 20/12/2018, tra Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani del Veneto e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL sottoscritto il l’accordo che proroga al 29/2/2020 il CCRL applicabile ai settori afferenti all’Area Moda
Le parti con il nuovo accordo hanno inteso prorogare sino al 29/2/2020 gli effetti del CCRL del 14/12/2016 per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.
In particolare per effetto dell’accordo, sono prorogati fino 29 febbraio 2020, l’erogazione dell’ERT e della quota di adesione contrattuale a previdenza contrattuale.
Inoltre sono modificate le disposizioni riguardanti le seguenti materie:
Unificazione Fondi secondo livello Sistema Moda
Le parti convengono di unificare i Fondi di secondo livello del Sistema Moda (TAC, Occhiali e Pulitintolavanderie) in un unico fondo di secondo livello denominata “Sistema Moda” a decorrere dall’1/1/2019.
Assistenza Sanitaria Integrativa Sani.In.Veneto
L’impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dall’1/2/2017, l’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, all’atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L’azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.
Obblighi in capo all’impresa che non versa EBAV
L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:
– erogazione al dipendente dell’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di febbraio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito;
– corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.
Dall’1/2/2017, l’azienda non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.
Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.
L’azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione.