Imprese che investono gli utili in personale e nuovi beni: tassazione agevolata



A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, è introdotta la tassazione agevolata del reddito delle imprese commerciali che reinvestono gli utili realizzati in azienda incrementando i livelli occupazionali e gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. L’agevolazione si applica sia ai fini IRES che IRPEF, ma sono escluse le imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.

La Legge di Bilancio 2019 introduce la tassazione agevolata del reddito, corrispondente agli utili reinvestiti in azienda, nelle imprese commerciali che realizzano un incremento dei livelli occupazionali ed effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
L’agevolazione è indirizzato principalmente ai soggetti IRES, ma può essere fruito anche ai fini dell’IRPEF, dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime in relazione al reddito d’impresa dichiarato. In tal caso, qualora l’impresa operi in regime di contabilità semplificata, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che le scritture contabili, e in particolare l’inventario, siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.
L’agevolazione è costituita da una riduzione del 9% dell’aliquota d’imposta ordinaria. Ciò significa che nel caso di soggetti IRES l’aliquota agevolata sarà pari al 15 per cento, mentre per i soggetti IRPEF la riduzione deve essere applicata alle aliquote progressive a partire da quella più elevata.
L’aliquota agevolata è applicata alla parte del reddito complessivo netto corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma:
a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Per i soggetti IRPEF l’aliquota agevolata si applica alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa.
Per espressa previsione, la tassazione agevolata degli utili reinvestiti è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ma è esclusa in caso di adozione di regimi forfetari di determinazione del reddito.

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE


Nelle società che optano per il consolidato nazionale o mondiale la quota di reddito su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato secondo la disciplina agevolativa da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

SOCIETÀ DI CAPITALI IN REGIME DI TRASPARENZA FISCALE


Nelle società di capitali che optano per la trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato secondo la disciplina agevolativa dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.

RISERVE DI UTILI


Ai fini dell’agevolazione si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

INVESTIMENTI AGEVOLABILI


Ai fini dell’agevolazione per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti deducibili dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

INCREMENTO DEL PERSONALE


Ai fini dell’agevolazione, il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
Nell’ipotesi di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
I lavoratori dipendenti part-time sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale.
I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.


In ogni caso l’agevolazione è riconosciuta a condizione che siano rispettate, per tutti i lavoratori, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.





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