La cessione di un credito tributario non è possibile prima della sua indicazione nella dichiarazione per esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 gennaio 2019, n. 1).
La cessione del credito tributario “futuro” acquista efficacia, anche ai fini fiscali, quando il medesimo credito viene chiesto a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi o IVA, sempreché siano rispettate le modalità di cui all’articolo 43-bis del DPR n. 602 del 1973. La ratio che esclude in genere la cessione di un credito tributario prima della sua indicazione nella dichiarazione, consentendola solo nel caso in cui il medesimo sia già stato chiesto a rimborso, risiede nell’esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. Prima che sia presentata la dichiarazione, infatti, l’Amministrazione non può sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell’esercizio in corso venga o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali.
In merito alla cessione di un credito IRES e/o IVA relativo ad imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:
– la cessione preventiva del credito tributario, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto se il medesimo credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale e purché siano rispettate le modalità di cui all’articolo 43-bis del DPR n. 602 del 1973;
– l’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 69 del regio decreto n. 2440 del 1923;
– l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto, pertanto, nel caso in cui vi sia difformità rispetto all’importo successivamente richiesto a rimborso e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo tale credito ceduto, è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario.
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