Anche per il 2019 le imprese possono beneficiare del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 78-81) ha confermato per il 2019 gli incentivi all’attività di formazione del personale delle aziende svolte per l’acquisizione o il consolidamento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Restano escluse dal beneficio le imprese considerate “in difficoltà” secondo la disciplina europea.
MISURA DEL BONUS
Alle imprese beneficiarie è riconosciuto un credito d’imposta per le spese in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Il “Bonus formazione 4.0 – 2019” è attribuito nelle misure seguenti:
– 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
– 40 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
– 30 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese (nel limite massimo annuo di 200.000 euro).
SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti agevolati già individuati dall’Allegato A della Legge di Bilancio 2018.
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Sono confermate le disposizioni applicative già previste per il “Bonus formazione 4.0 – 2018”. Ciò significa che:
– non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione;
– ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti (in tal caso le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammesse al bonus nel limite massimo di 5.000 euro);
– il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese ammissibili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
– il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
– il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione tramite modello di pagamento F24 telematico, trasmesso attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
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