Legge di bilancio 2019: misure fiscali




Approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di bilancio 2019 . Di seguito sono riportate alcune delle principali disposizioni a carattere tributario contenute nell’articolo 1 della legge. (LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145).

Aliquota IVA (comma 2)
L’aliquota ridotta dell’IVA è ridotta di 1,5 punti percentuali per l’anno 2019. L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l’anno 2019, è incrementata di 0,3 punti percentuali per l’anno 2020 ed è incrementata di 1,5 punti percentuali per l’anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi.


IVA dispositivi medici (comma 3)
Nell’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento vanno compresi anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari.


IVA prodotti panetteria (comma 4)
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.


Abrogato aumento accisa benzine (comma 6)
Abrogata la disposizione che prevedeva l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.


Regime forfetario (commi 9 a 11)
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.


Imu sugli immobili strumentali (comma 12)
La percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali viene aumentata dal 20% al 40%.


Imposta sostitutiva per le lezioni private (commi 13 a 16)
A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.


Imposta sostitutiva reddito d’impresa o di lavoro autonomo (commi 17 a 22)
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.


Riporto perdite (commi 23 a 26)
Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.


Detrazioni per cani guida (comma 27)
In materia di detrazione Irpef per oneri, dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l’anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.


Imposta sui servizi digitali (commi 35 a 50)
È istituita l’imposta sui servizi digitali. Sono soggetti passivi dell’ i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente
un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000 e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.


Semplificazione fatturazione elettronica(commi 53 a 54)
Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.


Cedolare secca (comma 59)
Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.


Proroga detrazioni interventi edilizi e altri (commi 67 e 68)
Prorogate per tutto l’anno 2019 le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e del bonus verde.


Sport bonus(commi 621 a 628)
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta del 65 per cento. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.


Credito d’imposta edicole (commi 806 a 809)
Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.


Iri e Ace (commi 1055 e 1080)
È stata prevista l’abrogazione dell’Iri e dell’Ace.


Abrogazione deduzioni e credito d’imposta Irap (commi da 1085 a 1087)
Nell’ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni. Abrogata la deduzione IRAP di importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. Abrogato il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.


Imu-Tasi per immobili concessi in comodato (comma 1092)
Il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.






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