“Resto al Sud” e Bonus occupazionale “Giovani Eccellenze”




L’articolo 1, co. 601 della Legge di Stabilità interviene sulla disciplina della misura di sostegno c.d. “Resto al sud”, i commi da 706 a 717 introducono invece un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.


La Legge di stabilità reca modifiche all’art. 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 introduttivo di “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nel dettaglio, la norma in esame, con la lettera a), modifica l’art. 1, comma 2, del citato D.L. n. 91/2017, ampliando la platea dei potenziali soggetti destinatari della misura, elevando da 35 a 45anni l’età massima degli stessi.
La norma modifica inoltre, con la lettera b), l’art. 1, comma 10, del D.L. n. 91/2017 sopprimendo l’esclusione delle attività libero professionalidalle attività beneficiarie del finanziamento.
Nel corso dell’esame al Senato, è stata poi introdotta – con la lettera a bis – un’integrazione all’art. 1, comma 6, del D.L. n. 91/2017, che prevede l’obbligo della costituzione, da parte dei soggetti che presentino le istanze, ai fini della concessione delle agevolazioni, nelle forme giuridiche di impresa individuale o di società, ivi incluse le cooperative, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti che presentino le istanze di accesso non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta.
I commi da 706 a 717 introducono invece un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni rapporto di lavoro in oggetto. Lo sgravio può essere cumulato con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis.
Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
– siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode -e, come aggiunto dal Senato, con una media ponderata – media relativa ai voti degli esami, ponderata in relazione al numero di crediti formativi universitari riconosciuto per ogni esame – pari ad almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute (ivi comprese quelle telematiche);
– siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
Il beneficio è escluso per il lavoro domestico.






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