È legittimo il licenziamento del lavoratore nell’ipotesi in cui i comportamenti ripetutamente posti in essere siano connotati dalla totale inosservanza delle regole di correttezza e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi e superiori gerarchici.
Nella specie, i Giudici del merito hanno ritenuto, da una parte, legittimamente intimate le sanzioni conservative in quanto conseguenziali a comportamenti ampiamente provati, connotati dalla totale inosservanza delle regole di correttezza e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi e superiori gerarchici e da insofferenza rispetto a legittime disposizioni aziendali, e, dall’altra, legittimo il licenziamento giustificato alla luce della obiettiva gravità dei fatti posti in essere in alcune giornate lavorative, per essersi gli stessi posti nel solco di una serie di comportamenti ripetutamente posti in essere, oggetto di sanzioni conservative, tutti connotati da reazioni aggressive, violenze verbali, atteggiamenti minacciosi.
Secondo la Corte, il lavoratore in questione ha tentato di mettere in dubbio la verificazione dei fatti oggetto delle contestazioni mediante il richiamo parziale di alcune deposizioni dei testi escussi e, segnatamente, di quelli non presenti ai singoli fatti contestati o se presenti non in grado di ricordare il fatto oggetto di contestazione nella sua dimensione storica e materiale.
La stessa Corte ha, inoltre, osservato che l’espletata istruttoria aveva confermato integralmente i fatti contestati rilevando come il lavoratore non avesse contestato la verificazione di tali fatti nella loro dimensione oggettiva, per essersi limitato in alcuni casi a ridimensionare la portata considerandoli espressione della normale dialettica in ambiente di lavoro e in altri casi a ricondurre i propri comportamenti a reazioni consequenziali ad atteggimenti aggressivi e provocatori.
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