Con la Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6897” che consente l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese in relazione alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del cd. “Bonus Formazione dipendenti 4.0” è stato istituito il codice tributo “6897” denominato “credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il beneficio è stato istituito con la Legge di Bilancio 2018 allo scopo di incentivare l’attività di formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento di conoscenze nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Inizialmente riconosciuta in relazione alle spese sostenute per l’attività di formazione nel 2018, con la Legge di Bilancio 2019 l’agevolazione è stata estesa anche alle medesime spese sostenute nel 2019.
In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato), per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione di conoscenze tecnologiche (quali, big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali), applicate ad ambiti specificamente individuati (vendita e marketing; informatica; tecniche e tecnologie di produzione).
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta le spese agevolate devono essere certificate da un revisore contabile, mentre le attività di formazione deve essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Con riferimento al 2018, il “bonus formazione dipendenti 4.0” è pari al 40% delle spese agevolate, nel limite di importo massimo annuale per ciascun beneficiario di euro 300.000, senza distinzioni ulteriori.
Con riferimento al 2019, invece, il “bonus” è attribuito, sempre in percentuale delle medesime spese agevolate, nelle seguenti misure:
– 50% per le piccole imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
– 40% per le medie imprese (nel limite massimo annuo di 300.000 euro);
– 30% per le grandi imprese (nel limite massimo annuo di 200.000 euro).
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6897” deve essere esposto nella “Sezione Erario”, indicando nel campo “anno di riferimento” il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili nel formato “AAAA”.
Lo stesso codice tributo deve essere utilizzato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nei casi di riversamento dell’agevolazione indebitamente fruita.
Link all’articolo originale