L’iscrizione “Postamat” non costituisce “messaggio di rilevanza pubblicitaria” ai fini dell’imposta comunale sulla pubblicità, bensì “avviso al pubblico” esente da tale imposta se di superficie non superiore al mezzo metro quadrato (Corte di cassazione – ordinanza n. 1169/2019).
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all’imposta sulla pubblicità. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.
In tal senso la scritta “Postamat” non rientra in questa nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone l’obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi, quanto soltanto di segnalare all’utenza l’ubicazione dello sportello automatico presso il quale è consentito fruire dei servizi bancari procurati da quell’operatore.
Tale scritta esplica dunque una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività sostanzialmente rispondente ad un servizio di pubblica utilità; il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all’acquisto, invece connaturato al messaggio pubblicitario.
Detta insegna viene recuperata a tassazione solo quando, per le ingenti dimensioni dell’avviso (superficie superiore a mezzo metro quadrato), quest’ultimo mostri di andare al di là dello scopo suo proprio, cosi da risultare effettivamente idoneo a captare ed orientare possibili flussi di domanda commerciale di beni e servizi.
Quanto detto vale anche per le iscrizioni “Bancomat”.
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