Servizi postali e contratti a termine: la valutazione della eccedentarietà presso la sede di provenienza




In materia di trasferimento dei dipendenti postali già assunti a termine, la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio e non a quello della pronuncia della sentenza. Ciò, al fine di consentire, con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate a quelle carenti, l’effettivo riequilibrio delle presenze in organico


Un lavoratore aveva adito le vie legali esponendo di aver lavorato alle dipendenze di una società operante nel settore postale in virtù di una serie di contratti a termine dei quali deduceva la nullità. Il Tribunale accoglieva il ricorso ed accertava l’intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ordinando la riammissione del dipendente nel posto di lavoro. Sussistendo una situazione di eccedentarietà presso l’ufficio cui il medesimo era in precedenza addetto, la società comunicava al lavoratore un provvedimento di trasferimento presso diverso ufficio, che però veniva impugnato per illegittimo esercizio dello ius variandi da parte datoriale. Tanto il Giudice di prime cure che la Corte di appello accertavano l’illegittimità del trasferimento, per cui l’assegnazione ad una sede diversa rispetto a quella di provenienza, configurava a carico della società un inadempimento contrattuale, concretando un illegittimo trasferimento per mancata dimostrazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione il datore di lavoro, per cui il giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto che la situazione di eccedentarietà degli uffici dovesse essere individuata al momento della emanazione del dispositivo di sentenza col quale era stata ordinata la riammissione in servizio del lavoratore.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato e va accolto. Ed invero, in materia di trasferimento dei dipendenti postali già assunti a termine, la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio e non a quello della pronuncia della sentenza. Ciò, al fine di consentire, con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate a quelle carenti, l’effettivo riequilibrio delle presenze in organico cui è‘ finalizzato l’Accordo sindacale del 29 luglio 2004, necessario per regolamentare una vicenda peculiare che ha visto coinvolti un numero elevato di lavoratori.






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