PANIFICI ARTIGIANATO FVG: premio di risultato territoriale





07 gen 2019 A gennaio 2019 sarà corrisposto il Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) ai dipendenti del Settore della Panificazione e del Settore Alimentare-aziende non artigiane aventi sede legale nella Regione Friuli Venezia Giulia.


A gennaio 2019 sarà corrisposta la seconda tranche del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per il Settore della Panificazione e per il Settore Alimentare-aziende non artigiane.


Settore della Panificazione

































Livelli

PRT annuale a regime dall’1/1/2019

A1S 321,36
A1 298,80
A2 279,84
A3 256,32
A4 242,64
B1 314,64
B2 258,48
B3S 251,52
B3 243,36
B4 230,88


Settore Alimentare – Aziende non artigiane fino a 15 dipendenti


 



























Livelli

PRT annuale a regime dall’1/1/2019

1 500,88
2 447,36
3 384,96
4 349,20
5 322,56
6 304,56
7 286,80
8 268,80


L’importo annuale del premio è omnicomprensivo, viene erogato in 12 quote mensili ed è escluso dal calcolo del TFR. Resta inteso che:
– per i lavoratori assunti e cessati nel corso dell’anno, il PRT competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR;
– per i lavoratori occupati a tempo parziale l’erogazione del premio sarà proporzionale all’orario previsto dal contratto individuale di lavoro;
– per gli apprendisti il premio verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.
A partire dall’anno 2019, il premio di risultato territoriale (P.R.T.) verrà erogato solo se la verifica relativa all’andamento produttivo del settore Alimentare-Panificazione relativamente al periodo di riferimento 2017/2018 (e per i bienni successivi in caso di ultrattività) darà esito positivo in almeno uno dei parametri sotto elencati. La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata entro il mese di novembre di ciascun anno a partire dal 2018.
I parametri di riferimento per l’erogazione del premio sono:
– numero di imprese non inferiore al 70% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento
– numero lavoratori occupati non inferiore al 70% rispetto al numero dei lavorativi del periodo precedente a quello di riferimento
– numero di ore di sospensione per mancanza lavoro coperte da FSBA non superiore ad 80 di media per ogni lavoratore dipendente nel periodo di riferimento.





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