In deroga allo Statuto del contribuente, viene modificata a decorrere dal periodo d’imposta 2018, la disciplina fiscale, ai fini IRPEF, delle perdite derivanti da attività di impresa o imputate per trasparenza ai soci di società di persone o società a responsabilità limitata a ristretta base sociale.
La Legge di Bilancio 2019 cancella la distinzione di trattamento, ai fini IRPEF, delle perdite realizzate da piccoli imprenditori in contabilità semplificata rispetto a quelle realizzate da imprese in contabilità ordinaria.
La disciplina previgente stabiliva per i piccoli imprenditori (in contabilità semplificata) la compensazione, ai fini IRPEF, delle perdite realizzate nell’ambito di attività di impresa con i redditi eventualmente prodotti nello stesso periodo d’imposta in relazione alle altre categorie reddituali, scomputandole quindi dal reddito complessivo.
Tale previsione resta valida per le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professioni, che continuano ad essere deducibili dal reddito complessivo degli artisti e dei professionisti (a prescindere dal regime contabile applicato).
In deroga allo Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali (a prescindere dal regime contabile applicato) e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice possono essere scomputate esclusivamente in diminuzione dei relativi redditi d’impresa o da partecipazione.
Sotto il profilo temporale, viene cancellato il limite al riporto delle perdite non oltre il quinto periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione, previsto dalla disciplina previgente per le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria e per quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice. In altri termini, la nuova disciplina stabilisce il riporto di tali perdite nel tempo illimitatamente.
Di contro, per le medesime perdite viene introdotto un limite quantitativo. In particolare, viene stabilito che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle attribuite per trasparenza possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in essi.
PERDITE PREGRESSE
Con riferimento alle perdite d’impresa del periodo d’imposta 2017 riportate, per la parte non compensata in base alla disciplina previgente, viene stabilito che sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
a) nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
REGIME TRANSITORIO
In fase di prima applicazione, in deroga alla previsioni della nuova disciplina, viene stabilito che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata:
a) del periodo d’imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
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