L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo imponibile IRPEF, possono ritenersi computabili anche le somme erogate a sostegno del reddito (Risposta di consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n. 4)
DISCIPLINA SULL’IMMIGRAZIONE
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari.
Analogamente, nell’ipotesi di ricongiungimento familiare, le norme sull’immigrazione prevedono quale requisito reddituale in capo allo straniero che ne fa richiesta il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se ai fini del computo del reddito minimo per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, possano essere ricomprese nella nozione di “reddito da altra fonte lecita” le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità, pur se non incluse tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che in base alla normativa fiscale, il reddito complessivo di una persona è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti individuati per categorie e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di tali categorie, al netto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e di arti e professioni.
Nella nozione di reddito complessivo, inoltre, non assumono rilevanza gli oneri deducibili, pertanto nella valutazione del reddito prodotto dallo straniero occorre fare riferimento all’importo al lordo di tali oneri.
Dal reddito complessivo imponibile ai fini fiscali, peraltro, restano esclusi i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, ma anche gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, seppur non ricompresi nel computo del reddito imponibile, anche tali redditi devono ritenersi computabili nella determinazione del reddito minimo necessario al rinnovo del permesso di soggiorno, assumendo, ai fini della corretta applicazione della disciplina sull’immigrazione, una nozione di reddito più ampia che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile.
In conclusione, possono ritenersi riconducibili alla nozione di “reddito da altra fonte lecita” previsto per l’integrazione del requisito reddituale necessario al rinnovo del permesso di soggiorno anche le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità.
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