Procedura di licenziamento collettivo, il giudice può accertare l’intento elusivo del datore di lavoro




Anche la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di licenziamento collettivo, qualificata dalla devoluzione alle Parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del personale, consente che il giudice possa accertare l’intento elusivo del datore di lavoro che vi abbia fatto ricorso, per l’insussistenza del nesso di causalità tra il progettato ridimensionamento del personale ed il provvedimento di recesso


Una Corte d’appello territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale di prime cure, aveva accolto la domanda proposta da un lavoratore volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo da una società in liquidazione, successivamente dichiarata fallita. La Corte distrettuale era pervenuta a tali conclusioni poiché dal quadro istruttorio era emersa una serie di indizi gravi, precisi e concordanti circa la volontà della società di protrarre l’attività anche successivamente alla chiusura della procedura di licenziamento collettivo. Le acquisizioni probatorie avevano definito, cioè, la prospettata cessazione della attività produttiva in termini simulatori, con evidenti ricadute sul piano della regolarità della procedura di licenziamento e della sua legittimità. In mancanza di una effettiva dismissione della attività, infatti, si imponeva il rispetto della cadenza procedimentale prevista dalla L. 223/1991, con individuazione dei criteri di scelta del personale da espungere dall’assetto organizzativo aziendale.
Avverso tale decisione ricorre in Cassazione il Fallimento, lamentando che i giudici del gravame avessero esteso il controllo giudiziale al merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive riservate esclusivamente al datore di lavoro.
Per la Suprema Corte il ricorso per non è meritevole di accoglimento. Al riguardo, la scelta dell’imprenditore di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà d’impresa garantita dalla Costituzione e la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi, in particolare l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto. I residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale, a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Pur tuttavia, anche la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di licenziamento collettivo, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del personale, consente che il giudice possa accertare l’intento elusivo del datore di lavoro che abbia fatto ricorso alla procedura, per l’insussistenza del nesso di causalità tra il progettato ridimensionamento del personale ed il provvedimento di recesso.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto