Accordo sulle nuove forme di Welfare contrattuale per il settore edile artigiano



Firmato un accordo sulle nuove forme di Welfare contrattuale per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia.

Fondo sanitario
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le parti si impegnano a partecipare, quali parti costituenti, al Fondo sanitario nazionale edile per l’assistenza sanitaria integrativa di settore (Sanedil), volto a erogare agli operai e agli impiegati le medesime prestazioni, previa analisi e valutazione dello Statuto e del Regolamento del suddetto Fondo. Il Fondo sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro a favore degli operai iscritti alle Casse Edili e alle Edilcasse pari allo 0,60%, da versare, per il tramite delle Cassa Edile o Edilcasse,  su un minimo di 120 ore, con decorrenza dall’1/1/2019 sulle voci retributive minimo, contingenza, Edr e Its)

Fondo Prepensionamenti
Le Parti convengono di trasformare dalla data di sottoscrizione del presente accordo il fondo “lavori pesanti e usuranti” di cui all’art. 105 del presente CCNL nel costituendo fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0,20% a partire del mese di gennaio 2019.


Fondo Incentivo Occupazione
A decorrere dall’1/1/2019 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili/Edilcasse un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione: Minimo, Contingenza, Edr e Its.


Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.


Le parti concordano, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive a carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze, di alimentare i tre Fondi sopra richiamati con un contributo aggiuntivo di dotazione pari a allo 0,55% a carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019, di cui, lo 0,35% a favore del Fondo Sanitario (su un minimo di 120 ore), lo 0,10% del Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% del Fondo Incentivo Occupazione calcolato sui mesi di cui sopra sui seguenti elementi della retribuzione Minimo, Contingenza, Edr e Its.


Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, vengano istituite apposite commissioni paritetiche che dovranno definire tutti gli aspetti tecnici, incluso la definizione degli statuti e dei regolamenti dei tre fondi sopra enunciati.





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