Legittima la clausola di gratuità della carica di amministratore



Con la recente Ordinanza n. 285 del 9 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che deve ritenersi legittima la clausola dello statuto della società che stabilisce la gratuità delle funzioni di amministratore.

IL CASO


La controversia riguarda la domanda dell’amministratore della società volta ad ottenere la corresponsione del compenso per la carica ricoperta e l’attività gestoria durata oltre vent’anni senza percepire emolumenti, né rimborsi spese.
La Corte territoriale, prima, e il giudice d’appello, poi, hanno respinto la domanda in considerazione di una specifica clausola di gratuità della carica contenuta nello statuto della società, in base alla quale era previsto esclusivamente un rimborso spese, salvo diversa deliberazione assembleare, nel caso di specie mai assunta.
Peraltro, secondo i giudici, la gratuità della carica doveva ritenersi suffragata dalla mancata richiesta del compenso nel corso degli anni.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE


La Corte di Cassazione ha chiarito che secondo il recente orientamento giurisprudenziale, il rapporto che lega l’amministratore alla società costituisce un rapporto più propriamente di tipo societario, essendo egli “il vero egemone dell’ente sociale”, in considerazione della tipicità e specificità del rapporto di amministrazione.
I compiti che la società affida al suo amministratore, precisano i giudici della Suprema Corte, riguardano la gestione stessa dell’impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse, sicché, quand’anche taluni di questi atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato, in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente, a quello derivante dal contratto d’opera, intellettuale o non intellettuale, né tanto meno, da lavoro subordinato o parasubordinato o di mandato (come sostenuto in passato).
La Corte Suprema ha dunque affermato che, data la specialità del rapporto tra l’amministratore e la società, deve ritenersi inapplicabile allo stesso il diritto costituzionalmente sancito ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e, conseguentemente, la legittimità della previsione statutaria di gratuità delle funzioni di amministratore di società.





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