Sottoscritto il giorno 25/1/2019, tra la Confederazione delle Imprese e dei Professionisti – SISTEMA IMPRESA e la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – CONFSAL, l’Accordo Interconfederale per la costituzione del Fondo di Assistenza Sanitario, in sigla “F.AS.S.”
Con il presente Accordo Interconfederale viene istituito uno specifico Fondo di Assistenza Sanitario, in sigla “F.AS.S.”, per i lavori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti tra Sistema Impresa e Confsal e le rispettive federazioni.
Il Fondo è altresì aperto alle adesioni delle aziende e dei relativi dipendenti che non applicano i CCNL di cui sopra, ma che rientrano nel sistema di rappresentanza delle Parti Sociali citate e desiderano comunque aderirvi volontariamente per poter beneficiare delle prestazioni.
Le Parti convengono che l’adesione al fondo è aperta anche ai dipendenti delle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali promotrici ed a quelli delle società e degli enti partecipati o promossi dalle stesse.
Per le prestazioni del Fondo, le Parti stabiliscono che le quote di contribuzione siano diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti secondo quanto previsto dalla specifica contrattazione collettiva.
Il versamento dei contributi avverrà con decorrenza dall’1/1/2019 e secondo le modalità previste dal Regolamento del Fondo stesso.
La contrattazione collettiva nazionale e/o decentrata almeno su scala regionale può implementare le prestazioni convenute, nel qual caso, tale incremento determinerà effetti esclusivi sulla platea direttamente interessata.
Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Interconfederale, le Parti procederanno alla costituzione del F.AS.S. ed all’approvazione del relativo Statuto e regolamento. L’avvenuta attuazione sarà tempestivamente comunicata a tutte le strutture interessate al fine di consentire il rapido avvio della raccolta della contribuzione e la conseguente messa in opera del Fondo stesso.
I contenuti del presente Accordo Interconfederale verranno recepiti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il diritto alle prestazioni sanitarie erogate dal fondo è un diritto contrattuale dei lavoratori. Pertanto, l’azienda che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

