Braccianti agricoli: compilazione elenchi nominativi 2018




L’Inps fornisce indicazioni riguardo agli adempimenti da parte delle aziende e delle Strutture territoriali per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2018.


Per i braccianti agricoli iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche è possibile ottenere il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate, necessarie per raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici, presso gli stessi datori di lavoro.
La concessione del beneficio è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Le aziende, i cui lavoratori hanno diritto infatti ai benefici di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, devono aver usufruito degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
– l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“alla delimitazione delle aree colpite provvedono le Regioni” attraverso proprie delibere/decreti);
– le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Si rammenta inoltre che, la notifica dei suddetti elenchi avverrà mediante pubblicazione telematica sul sito Internet dell’Istituto, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2018 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2019.


Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato articolo 1, comma 3, del D.lgs n. 102/04. Si precisa che, al fine della fruizione per l’anno 2018 del citato beneficio, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.


Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Servizi Online” del sito istituzionale e fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.
La trasmissione, telematica o cartacea, dovrà avvenire entro la data del 25 febbraio 2019.





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