Cassazione: nuova pronuncia sull’IRAP




In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Corte di Cassazione – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4417).

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del contribuente in materia di rimborso IRAP, ha ribadito i seguenti principi di diritto:
– presupposto per l’assoggettamento all’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla prestazione di servizi, applicabile anche alle persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (artt. 2 e 3, lett. c, D.Lgs. n. 446/1997). L’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista;
– l’autonoma organizzazione è riconosciuta ai fini IRAP quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
– il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive;
– per la soggezione ad IRAP dei proventi del professionista autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo;
– il professionista che svolga l’attività all’interno di una struttura altrui, così difettando di autonomia organizzativa, non è assoggettato all’IRAP. Con specifico riferimento alla professione di medico generico convenzionato con il SSN, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo;
– non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto “part time”, il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, o di una segretaria, figure collaborative che anche per i tempi e le modalità di impiego non sono idonee ad accrescere le potenzialità professionali del medico. Incombe sull’Ufficio l’onere di dimostrare le caratteristiche della strumentazione tecnica e la portata dell’eventuale attività di collaborazione, indicando gli elementi di fatto necessari ad integrare il presupposto d’imposta;
– l’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nel caso di specie il giudice tributario d’appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’imposta nei confronti del contribuente considerando che lo stesso “ha occupato dipendente, sia pure part time; è dotato di una vettura e di studio, quattro computers, impianto idraulico e termoidraulico”. Risulta evidente che gli elementi assunti a sostegno della attribuzione della soggettività passiva al tributo siano del tutto inadeguati. Si pretende di valorizzare l’occupazione di un dipendente, part time, di cui non sono neppure accennate le funzioni esplicate, si fa riferimento alla disponibilità di una vettura e di uno studio, che pacificamente costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, si valorizza la presenza di un impianto idraulico e termoidraulico, il che costituisce un argomento del tutto incomprensibile, non potendo certo pretendersi che uno studio medico debba essere privo di servizi idrici e di riscaldamento, si assume ad indice di organizzazione la presenza di quattro computer, dotazione del tutto irrilevante ai fini della capacità di implementazione dell’organizzazione, ed infine di costi sostenuti, in un quadriennio, per € 40.000,00, che è il minimo che ci si possa attendere per la gestione di uno studio medico e la retribuzione del dipendente part time.
Dunque la pronuncia del giudice regionale non fa corretta applicazione delle norme che regolano l’assoggettamento all’IRAP del professionista, alla luce della interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità.






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