Firmato accordo di proroga CIRL Gomma Artigianato Veneto




Siglato lo scorso 1/2/2019, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, l’accordo per la proroga del CIRL 9/2/2017 per i dipendenti delle Imprese Artigiane del Settore Chimica, Gomma Plastica, Vetro.

Le parti convengono di unificare i Fondi di secondo livello della categoria Chimica/Gomma Plastica assieme alla categoria Vetro in un unico fondo di secondo livello denominato Area Chimica/Vetro a decorrere dall’1/1/2019: il Comitato di categoria è tenuto a completare l’armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori.
La quota aggiuntiva di 1,00 € del versamento di secondo livello per il settore vetro e la conseguente prestazione prevista dal CCRL 9/2/2017 viene prorogata sino al 29/2/2020.
Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.


Assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO


L’impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l’impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell’impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. L’azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all’atto dell’assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.


Obblighi in capo all’impresa che non versa EBAV


L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:
– erogazione al dipendente dell’Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR.) pari ad € 25,00 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito;
– corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.
L’azienda non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.





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