Contestazione per indebito utilizzo dei permessi sindacali: onere della prova




In caso di contestazione di indebito utilizzo dei permessi sindacali, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo onere, non fornisca la prova dell’esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l’assenza del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.


Nel caso specifico, un lavoratore proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado con cui era stata respinta la sua domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dal datore per avere, nel corso di alcune giornate di assenza per permessi sindacali, svolto attività ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi accordati, ed in particolare la partecipazione alle riunioni degli organismi sindacali per i quali i permessi erano stati richiesti.
La Corte di appello, in riforma di tale sentenza, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, condannando lo stesso datore alla reintegra nel suo posto di lavoro.
Nle rietenere erronea la decisione dei giudici del merito, i permessi sindacali retribuiti previsti dallo Statuto dei lavoratori per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati solo per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa sindacale, pertanto l’utilizzo per finalità diverse dei permessi giustifica la cessazione dell’obbligo retributivo da parte del datore, che può accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. Inoltre, l’indebita utilizzazione dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela l’inesistenza di uno degli elementi costitutivi del diritto, e, in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo onere, non fornisca la prova dell’esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l’assenza del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione per causa a lui imputabile.
Nel caso di specie, risulta dagli accertamenti svolti dal datore di lavoro che il lavoratore, durante i permessi retribuiti, si dedicò ad attività ricreative o personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e comunque non partecipò alle riunioni degli organi direttivi dell’organizzazione sindacale per cui ottenne taluni dei permessi sindacali.





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