L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d’imposta maturato in seguito alla decadenza della rivalutazione agevolata delle aree edificabili costituenti beni d’impresa, prevista dalla Legge Finanziaria 2006, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 telematico (Risposta 06 febbraio 2019, n. 24)
In materia di rivalutazione dei beni di impresa, la Legge Finanziaria 2006, ha esteso tale possibilità anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
L’efficacia della rivalutazione è stata subordinata al rispetto di alcune condizioni:
– le aree oggetto di rivalutazione dovevano risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti con regimi di contabilità semplificata, essere annotati alla medesima data nel registro dei beni ammortizzabili o nell’inventario;
– la rivalutazione doveva interessare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea tenendo conto della destinazione urbanistica;
– doveva essere versata un imposta sostitutiva pari al 19% dell’importo da rivalutare;
– entro dieci anni dalla rivalutazione, l’area rivalutata doveva essere utilizzata per finalità edificatorie.
Il mancato utilizzo per finalità edificatorie entro il predetto termine determina l’inefficacia della rivalutazione, e di conseguenza ripristino del valore fiscale delle aree a quello ante rivalutazione.
In tal caso, a fronte dell’imposta sostitutiva versata è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo, al netto degli interessi corrisposti sulle rate successive alla prima.
Con riferimento alla fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non essendo prevista l’indicazione nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi, lo stesso può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, direttamente tramite modello F24 telematico da trasmettere utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.
In fase di compilazione del modello F24, il credito d’imposta deve essere indicato nella sezione Erario con il codice tributo “1812”, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno 2016.
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