Si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale.
La disciplina introdotta il 3 luglio 2017, relativamente alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ha riguardato anche gli enti cooperativi e, nello specifico, le cooperative sociali. È stato quindi stabilito che “le cooperative sociali e i loro consorzi, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.
Al riguardo, è stato precisato che, non incombe su tali enti, in via generale, l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali. Diversamente, sulle società cooperative diverse dalle cooperative sociali, che aspirano ad acquisire la qualifica di imprese sociali, incombe l’obbligo, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, di dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
La disciplina in parola prevede che, negli statuti delle imprese sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità. Detta previsione, alle cooperative sociali, che assumono la qualifica di impresa sociale ope legis, non è applicabile, in via generale, se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni cui vengano attribuite, nella misura di cui alla normativa vigente e se previsto negli statuti, cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali).
La medesima normativa dispone che, “compatibilmente con la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l’istante di investire l’assemblea degli associati o dei soci, o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati. Tale disposizione non si applica nelle imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale in quanto la materia trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi.
Quanto al lavoro nell’impresa sociale, viene chiarito, infine, che, alle cooperative sociali non si applica la previsione secondo la quale “i lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale”.
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