Con la recente Ordinanza n. 5482 del 25 febbraio 2019, i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che l’indennità percepita dal lavoratore dipendente per ferie non godute deve ritenersi soggetta a tassazione e, pertanto, concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha rigettato con silenzio rifiuto l’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alle ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di indennità per mancata fruizione delle ferie.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno dichiarato legittima la richiesta di rimborso IRPEF, rilevando l’esenzione dell’indennità per ferie non godute, in considerazione della natura risarcitoria dell’indennità, corrispondente alla mancata fruizione dei riposi spettanti.
DISCIPLINA FISCALE
La norma di riferimento è quella riguardante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo la quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La stessa norma individua poi alcune specifiche fattispecie di esenzione dal reddito imponibile, tra cui non c’è alcun riferimento alle indennità per ferie o riposi non goduti.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari precisando che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l’indennità per ferie non godute, deve ritenersi soggetta a tassazione sulla base delle norme del TUIR riguardanti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, perché:
– essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, l’indennità ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 del codice civile a favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore;
– inoltre, l’eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
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