Il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.
Una Corte di appello territoriale, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato una società al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato a un suo dirigente, dalla condotta vessatoria posta in essere dal legale rappresentante. Nello specifico, i fatti dedotti dal ricorrente in primo grado a fondamento della pretesa risarcitoria erano relativi alle ripetute offese sulla presunta omosessualità del dirigente e avevano trovato conferma nelle deposizioni dei testimoni. La Corte di merito aveva escluso che la condotta posta in essere dal legale rappresentante fosse solo espressione di un clima scherzoso nell’ambiente di lavoro, avendo al contrario rilevato che la medesima, in quanto ripetutamente posta in essere dal titolare della società nei confronti di un dipendente che, sebbene avente qualifica dirigenziale, era comunque in una condizione di inferiorità gerarchica, esprimesse un atteggiamento di grave mancanza di rispetto e quindi di lesione della personalità morale del lavoratore.
Avverso tale sentenza la società propone ricorso in Cassazione, lamentando principalmente che la sentenza impugnata non avesse colto il carattere scherzoso degli epiteti con cui il legale rappresentante era solito apostrofare il dipendente, in presenza degli altri colleghi e in un clima cameratesco.
Per la Suprema Corte, il ricorso è infondato. Le censure datoriali, infatti, poiché si risolvono, tutte, in una critica alla valutazione del materiale probatorio e alla ricostruzione della fattispecie concreta, così come operata dalla Corte d’appello, non possono trovare ingresso in sede di legittimità. Il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi infatti limitato al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Tale “anomalia”, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, si appalesa nelle ipotesi di: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
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