Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un’attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l’impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario (interrogazione parlamentare n. 5/01274 del 22 gennaio 2019).
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto una causa inibente all’accesso al regime forfetario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l’altro, «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni».
La ratio legis sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l’attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un’attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l’impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario.
Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici ATECO tra loro diversi, deve essere verificata l’effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l’attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.
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